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Limitazione della libertà personale al tempo del coronavirus

Lo svolgimento delle attività motorie

20/04/2020

Nei giorni scorsi si è aperto un ampio dibattito sulla legittimità delle misure limitative della libertà personale, imposte dal Governo e dalle Regioni, per il contenimento dell’epidemia da Covid 19; molte voci autorevoli ne hanno evidenziato alcuni profili critici dal punto di vista giuridico, a partire dall’incostituzionalità dei d.p.c.m. adottati dal Premier Conte per il mancato rispetto della riserva assoluta di legge stabilita dalla Costituzione per la limitazione dell’esercizio di diritti quali la libertà personale o la libertà di circolazione, vizio al quale si è cercato di porre rimedio con il decreto legge del 25 marzo 2020, n. 19.


Oggetto di critiche, poi, sono state le ordinanze adottate da diverse regioni italiane più restrittive rispetto alle misure prese a livello nazionale, alcune delle quali hanno addirittura vietato tout court lo svolgimento delle attività motorie ed è su questo che vuole soffermarsi la nostra attenzione.


Tali ordinanze sono state adottate da alcuni governatori regionali cogliendo la possibilità prevista dal d.l. n. 19 del 25 marzo 2020 di prevedere, al fine di ridurre la diffusione del contagio, misure più restrittive di quelle nazionali. Tuttavia, tale possibilità è circoscritta “esclusivamente nell’ambito di attività di loro competenza” e, senza dubbio, la limitazione della libertà personale e di circolazione – anche se per ragioni sanitarie – non è compresa nella potestà legislativa delle Regioni che, quanto alla tutela della salute, hanno competenza solo nell’organizzazione e programmazione dei servizi sanitari.


Pertanto, le ordinanze in questione sono sicuramente illegittime e, di conseguenza, le sanzioni irrogate in loro esecuzione possono essere oggetto di impugnazione dinnanzi all’Autorità giudiziaria.

A livello nazionale, invece, si è deciso solo di regolamentare la libertà di svolgere attività motorie, limitandola, ma senza comprimerla del tutto.


Infatti, tali attività restano consentite essendo contemplate sia dal decreto legge n. 19 del 25 marzo 2020 che dall’ordinanza del Ministero della Salute del 28 marzo 2020, la quale, espressamente, prevede la possibilità di svolgerle individualmente in prossimità dell’abitazione. Peraltro, come si evince anche dalle faq disponibili sul sito del governo, l’attività motoria consentita può prevedere anche l’uso di una bicicletta.


L’ordinanza del Ministero della Salute, per come è stata formulata, presta il fianco a critiche per l’indeterminatezza del parametro a cui essa è ancorata, ovverosia il concetto di prossimità, suscettibile di essere interpretato in modi diversi da soggetti diversi, e perciò lesivo del principio di legalità, secondo cui nessuna condotta può essere sanzionata se non sulla base di una legge certa e determinata. Per tale motivo, si ha ragione di ritenere che anche le sanzioni amministrative emesse sulla base di questa ordinanza possano essere poste al vaglio dell’Autorità giurisdizionale.


In ogni caso, visto che la scelta del legislatore è stata quella di prevedere un criterio elastico, quest’ultimo dovrebbe essere utilizzato dalle forze dell’ordine per l’interpretazione dei singoli casi concreti, tenendo sempre a mente, in primo luogo, la finalità di queste norme (contenere la diffusione del contagio), in secondo luogo, i principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente sull’area territoriale in cui si trovano ad operare (principi che hanno ispirato l’azione del governo fin dall’inizio dell’emergenza).


A conferma di tale assunto è necessario rilevare, infine, che la Circolare del Ministero degli Interni del 31 marzo 2020 ha precisato che “la finalità dei divieti” risiede “nell’esigenza di prevenire e ridurre la propagazione del contagio” e che “il perseguimento della predetta esigenza implichi valutazioni ponderate rispetto alla specificità delle situazioni concrete”.


A nostro parere, quindi, sarebbe utile limitare l’applicazione dei provvedimenti in vigore nell’ambito effettivamente necessario per il perseguimento dei loro fini di contenimento dei rischi reali per la salute collettiva, salvaguardando il più possibile le libertà fondamentali dei cittadini, poiché i “solerti” ed indiscriminati controlli dispiegati dalla forze di polizia, anche in piccole realtà rurali di poche anime dove non vi è alcuna emergenza epidemiologica, finiscono per essere percepiti come gratuite persecuzioni di nessuna utilità per l’effettiva tutela della salute, mettendo seriamente a rischio i diritti primari di libertà.

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